Quale ruolo gioca la distanza tra le residenze dei genitori
L’affidamento alternato in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di un genitore. Rilevante è l’interesse superiore del minore. Se un genitore o il minore, nell’ambito dell’autorità genitoriale congiunta, richiede una custodia condivisa, il tribunale deve verificarne la possibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni relative ai figli, la situazione geografica, la cura prestata fino a quel momento, la stabilità, l'età del minore, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche l'intermediazione da parte di terzi non esclude un affidamento alternato.
Particolarmente importante: La semplice opposizione di un genitore a un affidamento condiviso non prova di per sé una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto tra i genitori investe anche altri interessi del minore in modo tale che la soluzione di affidamento grava visibilmente sul bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza di un conflitto, ma dovrebbe esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, tratti informazioni o blocchi accordi di custodia va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di assistenza entrambi i genitori possono effettivamente fornire, come vengono organizzati i passaggi, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisce al minore a lungo termine stabilità e relazioni sostenibili con entrambi i genitori.
Giurisprudenza:BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9. febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9. ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20. marzo 2026.
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