Attività professionale e concreta possibilità di assistenza
L'affidamento alternato non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, nell'ambito dell'esercizio congiunto dell'autorità parentale, richiede un'affidamento condiviso, il tribunale deve verificarne la fattibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in materia di figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l’età del bambino, i rapporti fra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche l’intermediazione da parte di terzi non esclude un affidamento alternato.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore all’affidamento condiviso non dimostra da solo una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto tra i genitori investe anche altri interessi del minore in modo tale che la soluzione di cura ponga un evidente peso sul minore. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul minore.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura deve essere valutato senza riferimento al sesso. Tali comportamenti possono essere rilevanti per la prognosi, ma non possono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata va quindi confrontato quale sostegno nell’accudimento ciascuno dei genitori può effettivamente prestare, come vengono organizzati i trasferimenti, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisce al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
Ulteriori contributi
Contributo specialistico editoriale. Nessuna consulenza legale individuale. Prima della pubblicazione lo stato della legislazione e della giurisprudenza nonché le fonti devono essere verificati nuovamente.