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Cosa dice il BGE 142 III 617 sull'affidamento condiviso

Cosa dice il BGE 142 III 617 sull’affidamento condiviso: analisi tecnica neutrale del diritto svizzero in materia di famiglia e procedurale con focus sui criteri, le prove, il benessere del minore e le procedure eque.

Sun Sep 13
Fonte
01
BGE 142 III 612 ↗

14.09.2026, 11:34:50 · Europe/Zurich · indicizzata

02
5A_748/2022 ↗

14.09.2026, 11:34:50 · Europe/Zurich · indicizzata

03
5A_102/2025 ↗

14.09.2026, 11:34:50 · Europe/Zurich · indicizzata

Cosa dice il BGE 142 III 617 sull'affidamento condiviso

La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di un genitore. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, nell'ambito dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, chiede un affidamento condiviso, il giudice deve verificarne la fattibilità sulla base delle circostanze concrete.

Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni riguardanti i figli, la situazione geografica, la precedente cura, la stabilità, l’età del bambino, le relazioni tra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; la mediazione da parte di terzi non esclude un affidamento alternato.

Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore rispetto a una custodia condivisa non prova di per sé una mancanza di capacità di cooperazione. Determinante è se un conflitto genitoriale grave coinvolge anche altri aspetti dell’interesse del minore in modo tale che la soluzione di custodia risulti chiaramente dannosa per il bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.

Che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato senza distinzione di genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti a priori né alla madre né al padre. Le affermazioni devono basarsi su fatti concreti e verificabili.

Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di cura ciascuno dei genitori possa effettivamente fornire, come siano organizzati i trasferimenti, come siano coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione offra al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.

Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.

Ulteriori contributi

Contributo redazionale specialistico. Non costituisce consulenza legale individuale. Prima della pubblicazione lo stato della normativa e della giurisprudenza nonché le fonti devono essere verificati nuovamente.

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