Cosa richiede una prognosi sul benessere del minore
La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Rilevante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, nell'ambito dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, richiede un affidamento condiviso, il giudice deve esaminarne la possibilità in base alle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicazione e cooperazione in materia di figli, la situazione geografica, l’affidamento precedente, la stabilità, l’età del minore, i rapporti tra fratelli e il contesto sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche l’intermediazione da parte di terzi non esclude un affidamento alternato.
Particolarmente importante: Il semplice rifiuto di un genitore a una custodia condivisa non dimostra di per sé un'incapacità di cooperare. È determinante stabilire se un conflitto grave fra i genitori coinvolga anche altri interessi del bambino in modo tale che la soluzione di custodia costituisca un evidente onere per il minore. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma deve esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata occorre quindi confrontare quale prestazione di cura ciascun genitore è effettivamente in grado di fornire, come vengono organizzate le consegne, come vengono coordinate le questioni scolastiche e mediche e quale soluzione assicura al bambino stabilità a lungo termine e relazioni sostenibili con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9 febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9 ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20 marzo 2026.
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