Dinamiche del conflitto anziché stereotipi di genere
L’affidamento alternato non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Rilievo determinante ha il benessere del minore. Se un genitore o il minore, in presenza della responsabilità genitoriale comune, richiedono una custodia condivisa, il tribunale deve esaminarne la fattibilità in base alle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in materia di figli, la situazione geografica, la cura finora prestata, la stabilità, l'età del minore, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; l'intermediazione da parte di terzi non esclude altresì una custodia alternata.
Particolarmente importante: la sola opposizione di un genitore a un affidamento condiviso non prova di per sé una mancanza di capacità di collaborazione. Decisivo è se un grave conflitto tra genitori coinvolge anche altri interessi del bambino in modo tale che la soluzione di affidamento graverebbe evidentemente sul minore. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza di un conflitto, ma indagare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Comportamenti di questo tipo possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata occorre quindi confrontare quali prestazioni di cura entrambi i genitori possono effettivamente fornire, come vengono organizzate le consegne, come sono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione offre al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
Ulteriori contributi
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