Gatekeeping e decisione di tutela: cosa i tribunali dovrebbero verificare
La custodia alternata non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di un genitore. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, nell'ambito dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve valutarne la possibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale vi sono la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in materia di figli, la situazione geografica, l’assistenza prestata finora, la stabilità, l’età del bambino, i rapporti tra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione da parte di terzi non esclude una custodia alternata.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore nei confronti di un affidamento condiviso non dimostra di per sé una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto tra i genitori investe anche altri aspetti concernenti il bambino al punto che la soluzione di affidamento grava evidentemente sul bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e le ripercussioni sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutrale rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di cura ciascuno dei genitori può effettivamente fornire, come vengono organizzati i trasferimenti, come vengono coordinate le questioni scolastiche e mediche e quale soluzione consente al bambino di ottenere a lungo termine stabilità e relazioni durature con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
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