Il semplice evitare conflitti non impedisce automaticamente l'affidamento alternato
La custodia alternata non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il bambino, nell’ambito dell’esercizio congiunto della potestà parentale, richiede un affidamento condiviso, il giudice deve esaminarne la fattibilità alla luce delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità genitoriale di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni riguardanti il bambino, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l'età del bambino, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione tramite terzi non esclude una custodia alternata.
Particolarmente importante: la semplice opposizione di un genitore a un affidamento condiviso non dimostra da sola una mancanza di capacità di cooperare. Ciò che è determinante è se un grave conflitto tra i genitori coinvolge anche altri aspetti dell'interesse del minore in modo tale che la soluzione di affidamento grava evidentemente sul bambino. Perciò un giudice non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma indagare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul minore.
Che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura deve essere valutato in modo neutro rispetto al genere. Comportamenti di questo tipo possono essere rilevanti per la prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di cura ciascuno dei genitori possa effettivamente fornire, come siano organizzati i passaggi, come siano coordinate le questioni scolastiche e mediche e quale soluzione consenta al bambino, nel lungo periodo, stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9. Februar 2023; 5A_195/2024 del 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 del 20. März 2026.
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