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Età del minore in caso di affidamento alternato

Età del bambino nella custodia alternata: analisi tecnica neutrale del diritto di famiglia e processuale svizzero con focus su criteri, prove, interesse superiore del minore e procedure eque.

Sun Sep 13
Fonte
01
BGE 142 III 612 ↗

14.09.2026, 11:25:36 · Europe/Zurich · indicizzata

02
5A_748/2022 ↗

14.09.2026, 11:25:36 · Europe/Zurich · indicizzata

03
5A_102/2025 ↗

14.09.2026, 11:25:36 · Europe/Zurich · indicizzata

Età del minore nell'affidamento alternato

La custodia alternata in Svizzera non è automatica né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è l'interesse del minore. Se uno dei genitori o il minore, nel quadro dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, richiede un affidamento condiviso, il giudice deve esaminarne la possibilità in base alle circostanze concrete.

Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicazione e di cooperazione in materia di figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l'età del bambino, i rapporti fra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche l'intermediazione da parte di terzi non esclude un affidamento alternato.

Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore nei confronti di un affidamento condiviso non dimostra da solo una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto tra i genitori investe anche altri interessi del bambino in modo tale che la soluzione di affidamento risulti manifestamente gravosa per il minore. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma esaminarne la concreta modalità di manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.

Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o impedisca accordi di cura deve essere valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti a priori né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.

Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di cura ciascun genitore può effettivamente assicurare, come sono organizzate le modalità di incontro e di consegna, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisce al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.

Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.

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Contributo specialistico redazionale. Non costituisce consulenza legale individuale. Prima della pubblicazione lo stato delle leggi e della giurisprudenza nonché le fonti devono essere verificati nuovamente.

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