Il benessere del minore come criterio nell'affidamento condiviso
L'affidamento alternato non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di un genitore. Rilevante è l'interesse del minore. Se un genitore o il minore, in caso di responsabilità genitoriale congiunta, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve verificarne la possibilità in base alle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicazione e di cooperazione in materia di figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l'età del minore, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; nemmeno l'intermediazione da parte di terzi esclude un affidamento alternato.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore nei confronti di un affidamento condiviso non dimostra da solo una carenza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto tra i genitori coinvolge anche altri aspetti dell'interesse del minore in modo tale che la soluzione di affidamento gravi chiaramente sul bambino. Per questo motivo un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore renda difficile la comunicazione, trattenga informazioni o ostacoli accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti a priori né alla madre né al padre. Le dichiarazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quali prestazioni di cura entrambi i genitori possono effettivamente fornire, come vengono organizzati i passaggi di consegna, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisce al bambino a lungo termine stabilità e relazioni durature con entrambi i genitori.
Giurisprudenza:BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9. febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9. ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20. marzo 2026.
Ulteriori contributi
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