Le quote di cura non devono essere esattamente cinquanta e cinquanta
L'affidamento alternato non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, in caso di responsabilità genitoriale comune, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve valutarne la fattibilità in base alle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare nelle questioni relative ai figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l'età del bambino, i rapporti fra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione da parte di terzi non esclude un affidamento alternato.
Particolarmente importante: Il semplice rifiuto di un genitore nei confronti di un affidamento condiviso non prova di per sé una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto tra i genitori interessa anche altri interessi del minore in modo tale che la soluzione di affidamento ricada evidentemente a carico del minore. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul minore.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, tratti informazioni o blocchi accordi di cura deve essere valutato senza riferimento al sesso. Comportamenti di questo tipo possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di assistenza ciascuno dei genitori possa effettivamente fornire, come saranno organizzate le consegne, come saranno coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione offra al bambino a lungo termine stabilità e relazioni durature e solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza:BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9 febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9 ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20 marzo 2026.
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