Messenger, e-mail e piattaforme per genitori come canale di comunicazione
La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il superiore interesse del fanciullo. Se un genitore o il figlio, in caso di potestà genitoriale congiunta, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve verificarne la fattibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni relative ai figli, la situazione geografica, la cura prestata fino a quel momento, la stabilità, l'età del bambino, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione tramite terzi non esclude una custodia alternata.
Particolarmente importante: la semplice opposizione di un genitore all'affidamento condiviso non dimostra di per sé una mancanza di capacità di cooperare. Decisivo è se un conflitto grave tra i genitori coinvolge anche altri interessi del minore in modo tale che la soluzione di affidamento pregiudichi ovviamente il minore. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul minore.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al sesso. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le dichiarazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è pertanto necessario confrontare quale prestazione di accudimento entrambi i genitori possano effettivamente fornire, come vengono organizzate le consegne, come si coordinano la scuola e le questioni mediche e quale soluzione assicura al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
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