Obbligo scolastico e requisiti organizzativi
La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, in caso di responsabilità genitoriale comune, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve verificarne la possibilità alla luce delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni relative ai figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l'età del minore, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione da parte di terzi non esclude una custodia alternata.
Particolarmente importante: la semplice opposizione di un genitore a un affidamento condiviso non prova da sola una mancata capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto tra i genitori investe anche altri aspetti concernenti il minore in modo tale che la soluzione di affidamento risulti evidentemente gravosa per il minore. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul minore.
Che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Comportamenti di questo tipo possono essere rilevanti per la prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generale né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata occorre quindi confrontare quali prestazioni di cura entrambi i genitori possono effettivamente assicurare, come sono organizzati i trasferimenti del bambino, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisce al bambino stabilità a lungo termine e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza:BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9 febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9 ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20 marzo 2026.
Approfondimenti
Contributo specialistico redazionale. Non costituisce consulenza giuridica individuale. Prima della pubblicazione occorre verificare nuovamente lo stato della legislazione e della giurisprudenza nonché le fonti.