Perché le volontà dei genitori devono cedere al benessere del minore
L’affidamento alternato in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il bambino, in caso di responsabilità genitoriale congiunta, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve valutarne la possibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni relative ai figli, la situazione geografica, l’assistenza pregressa, la stabilità, l’età del bambino, i rapporti tra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; la mediazione da parte di terzi non esclude altresì un affidamento alternato.
Particolarmente importante: Il mero rifiuto di un genitore nei confronti della custodia condivisa, di per sé, non prova una mancanza di capacità di cooperazione. Ciò che conta è se un conflitto genitoriale grave incide su altre questioni relative al minore in modo tale che la soluzione di cura risulti manifestamente gravosa per il bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma deve esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Comportamenti simili possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in maniera generale né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è dunque necessario confrontare quale prestazione di cura i genitori possano effettivamente assicurare, come vengono organizzate le consegne, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisca al bambino a lungo termine stabilità e relazioni durature con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
Articoli correlati
Contributo editoriale specialistico. Non costituisce consulenza legale individuale. Prima della pubblicazione occorre verificare nuovamente lo stato della normativa e della giurisprudenza nonché le fonti.