Perché l'opposizione di un genitore non è sufficiente
L’affidamento alternato in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di un genitore. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, nell’ambito dell’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, richiede un’affidamento condiviso, il giudice deve verificarne la fattibilità in base alle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni concernenti i figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l'età del bambino, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; la mediazione tramite terzi non esclude un affidamento alternato.
Particolarmente importante: la semplice opposizione di un genitore a un affidamento condiviso non dimostra di per sé una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un conflitto genitoriale grave coinvolge anche altri interessi del bambino in modo tale che la soluzione di affidamento grava chiaramente sul bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di cura ciascuno dei genitori può effettivamente garantire, come vengono organizzati i trasferimenti, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione assicura al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
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