Quando i tribunali devono esaminare l'affidamento alternato
L'affidamento alternato non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di un genitore. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il bambino, in caso di autorità parentale congiunta, richiede una custodia condivisa, il tribunale deve verificare la sua fattibilità in base alle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni relative al bambino, la situazione geografica, la cura prestata fino a quel momento, la stabilità, l'età del bambino, i rapporti fra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione tramite terzi non esclude una custodia alternata.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore nei confronti di un affidamento condiviso non prova di per sé una mancata capacità di cooperare. Decisivo è se un grave conflitto tra i genitori coinvolga anche altri interessi del minore in modo tale che la soluzione di affidamento lo pregiudichi in modo evidente. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul minore.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura deve essere valutato senza riferimento al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata va quindi confrontato quale capacità di cura ciascun genitore può effettivamente offrire, come vengono organizzate le consegne, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisca al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9. febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9. ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20. marzo 2026.
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