Quando un ampliamento graduale dell'assistenza può essere opportuno
La custodia alternata in Svizzera non è automatica né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, nel quadro della potestà genitoriale congiunta, richiede una cura condivisa, il tribunale deve verificarne la possibilità in base alle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale rientrano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicazione e cooperazione in materia di figli, la situazione geografica, la cura preesistente, la stabilità, l’età del minore, i rapporti fra fratelli e il contesto sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche l’intermediazione da parte di terzi non esclude un affidamento alternato.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore nei confronti di un affidamento condiviso non dimostra di per sé una mancanza di capacità di cooperare. Decisivo è se un grave conflitto tra i genitori coinvolge anche altri aspetti relativi al figlio in modo tale che la soluzione di cura lo appesantisca evidentemente. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Che un genitore ostacoli la comunicazione, tratti informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le dichiarazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quali prestazioni di cura ciascun genitore può effettivamente offrire, come vengono organizzate le modalità di consegna del bambino, come si coordinano le questioni scolastiche e mediche e quale soluzione assicura al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
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