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Relazioni tra fratelli e affidamento condiviso

Rapporti tra fratelli e affidamento condiviso: analisi tecnica neutrale del diritto familiare e procedurale svizzero con focus sui criteri, sulle prove, sul benessere del minore e su procedure eque.

Sun Sep 13
Fonte
01
BGE 142 III 612 ↗

14.09.2026, 11:27:23 · Europe/Zurich · indicizzata

02
5A_748/2022 ↗

14.09.2026, 11:27:23 · Europe/Zurich · indicizzata

03
5A_102/2025 ↗

14.09.2026, 11:27:23 · Europe/Zurich · indicizzata

Relazioni tra fratelli e custodia condivisa

La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, in presenza di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, richiedono un regime di cura condivisa, il tribunale deve verificarne la praticabilità sulla base delle circostanze concrete.

Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in materia di figli, la situazione geografica, la cura precedentemente prestata, la stabilità, l’età del bambino, i rapporti fra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione da parte di terzi non esclude un affidamento alternato.

Particolarmente importante: la semplice opposizione di un genitore a un affidamento condiviso non prova di per sé una mancanza di capacità di cooperare. Ciò che conta è se un grave conflitto tra i genitori coinvolge anche altri interessi del minore in modo tale che la soluzione di affidamento gravemente danneggi il bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza di un conflitto, ma esaminarne la manifestazione concreta, le cause e gli effetti sul minore.

Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cure/assistenza va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le dichiarazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.

Per una decisione equilibrata è pertanto necessario confrontare quale prestazione di cura ciascun genitore possa effettivamente fornire, come vengano organizzati i passaggi, come siano coordinate le questioni scolastiche e mediche e quale soluzione consenta al bambino, a lungo termine, stabilità e relazioni durature con entrambi i genitori.

Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.

Ulteriori contributi

Contributo redazionale specialistico. Nessuna consulenza legale individuale. Prima della pubblicazione vanno verificati nuovamente lo stato delle leggi e della giurisprudenza nonché le fonti.

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