La responsabilità genitoriale congiunta e l'affidamento alternato non sono la stessa cosa
La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di un genitore. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, in caso di potestà parentale congiunta, richiedono un affidamento condiviso, il giudice deve esaminare la possibilità di attuarlo alla luce delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare nelle questioni relative ai figli, la situazione geografica, l’assistenza pregressa, la stabilità, l’età del minore, i rapporti fra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione tramite terzi non esclude un affidamento alternato.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore rispetto a una custodia condivisa non prova di per sé una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto tra i genitori coinvolge anche altre questioni riguardanti il bambino in modo tale che la soluzione di custodia lo graverebbe manifestamente. Perciò un giudice non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma indagare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura deve essere valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generale né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di cura ciascuno dei genitori possa effettivamente offrire, come vengono organizzati i trasferimenti, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione offra al bambino stabilità a lungo termine e relazioni durature con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9. febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9. ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20. marzo 2026.
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