Tribunale federale 5A_195/2024 sulla capacità di cooperazione
La custodia alternata non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, nell'ambito della responsabilità genitoriale congiunta, richiede una cura condivisa, il Tribunale deve verificarne la possibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e collaborare in questioni relative ai figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l’età del bambino, i rapporti tra fratelli e il contesto sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione tramite terzi non esclude un affidamento alternato.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore rispetto a una custodia condivisa non dimostra di per sé una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto genitoriale coinvolge anche altri interessi del bambino in modo tale che la soluzione di custodia risulti evidentemente pregiudizievole per il bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, tratti informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata occorre quindi confrontare quale prestazione di cura ciascuno dei genitori può effettivamente fornire, come sono organizzate le consegne, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisce al bambino a lungo termine stabilità e relazioni durature con entrambi i genitori.
Giurisprudenza:BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9. febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9. ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20. marzo 2026.
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