Tribunale federale 5A_991/2015: L'opposizione non è un diritto di veto
La custodia alternata non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, in caso di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve esaminarne la fattibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità genitoriale di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in materia di bambini, la situazione geografica, la cura prestata in precedenza, la stabilità, l'età del bambino, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche l'intermediazione da parte di terzi non esclude una custodia alternata.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore nei confronti di un affidamento condiviso non prova da solo una mancanza di capacità di collaborazione. Determinante è se un grave conflitto genitoriale coinvolge anche altri aspetti relativi al bambino in modo tale che la soluzione di affidamento carichi evidentemente il bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe solo constatare l’esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura deve essere valutato senza considerazioni di genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti per la prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quali prestazioni di cura ciascuno dei genitori può effettivamente fornire, come vengono organizzate le consegne, come si coordinano la scuola e le questioni mediche e quale soluzione offre al bambino stabilità a lungo termine e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza:BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9 febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9 ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20 marzo 2026.
Ulteriori contributi
Contributo specialistico redazionale. Non costituisce consulenza legale individuale. Prima della pubblicazione lo stato della legislazione e della giurisprudenza nonché le fonti devono essere nuovamente verificati.