Vacanze e giorni festivi con affidamento condiviso
La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di un genitore. Rilevante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, nell'ambito dell'affidamento congiunto, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve verificarne la fattibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni riguardanti il bambino, la situazione geografica, l’assistenza finora prestata, la stabilità, l’età del bambino, i rapporti fra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione tramite terzi non esclude una custodia alternata.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di uno dei genitori nei confronti di un affidamento condiviso, di per sé, non prova una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto tra i genitori coinvolge anche altri aspetti riguardanti il bambino in modo tale che la soluzione di affidamento risulti manifestamente gravosa per il minore. Perciò il tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminarne la concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, tratti informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generale né alla madre né al padre. Le dichiarazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quali prestazioni di cura ciascun genitore può effettivamente fornire, come vengono organizzati i passaggi, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione offre al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
Ulteriori contributi
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