Cosa documenta la fonte
La decisione rileva che il 19 marzo 2026 si era già tenuta un’udienza sulle misure provvisionali e sull’ordine al debitore e che non esiste manifestamente un diritto legale a una seconda udienza. Ricorda inoltre che il giudice del divorzio o della protezione dell’unione coniugale deve adottare d’ufficio le necessarie misure di protezione del minore ai sensi dell’art. 315a CC.
Inquadramento
Questo punto del fascicolo è registrato in stretta aderenza alla fonte. LawReport distingue il contenuto documentato, i ruoli coinvolti, le azioni e ogni successiva valutazione giuridica.