Come i tribunali possono evitare rappresentazioni di conflitto create artificialmente
L’affidamento alternato in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di un genitore. Determinante è l’interesse del minore. Se un genitore o il minore, in caso di responsabilità genitoriale congiunta, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve valutarne la fattibilità in base alle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicazione e cooperazione in materia di figli, la situazione geografica, lassistenza prestata in precedenza, la stabilità, let del minore, i rapporti tra fratelli e lambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione tramite terzi non esclude una custodia alternata.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore nei confronti di un affidamento condiviso non dimostra da sola una mancanza di capacità di cooperare. Determinante è se un grave conflitto genitoriale investe anche altri aspetti dell'interesse del minore in modo tale che la soluzione di affidamento grava evidentemente sul bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura deve essere valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti a priori né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di cura ciascuno dei genitori può effettivamente fornire, come vengono organizzati i trasferimenti, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione assicura al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide e durature con entrambi i genitori.
Giurisprudenza:BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9 febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9 ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20 marzo 2026.
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