Inquadrare correttamente il rifiuto unilaterale di comunicare
La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è l'interesse del minore. Se un genitore o il minore, nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale comune, richiede un affido condiviso, il giudice deve esaminarne la fattibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni relative ai figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l'età del minore, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; altresì la mediazione da parte di terzi non esclude l'affidamento alternato.
Particolarmente importante: Il semplice rifiuto di un genitore a una custodia condivisa, di per sé, non prova una mancanza di capacità di cooperazione. Ciò che conta è se un conflitto genitoriale grave incide anche su altri interessi del minore in modo tale che la soluzione di custodia risulti evidentemente dannosa per il bambino. Perciò un giudice non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma deve esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura deve essere valutato in modo neutro rispetto al genere. Comportamenti del genere possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere in alcun modo attribuiti in generale alla madre o al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di cura ciascuno dei genitori possa effettivamente garantire, come vengono organizzati i passaggi, come si coordinano la scuola e le questioni mediche e quale soluzione offra al bambino a lungo termine stabilità e relazioni durature con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
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