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La comunicazione scritta può essere sufficiente per la cooperazione

La comunicazione scritta può essere sufficiente per la cooperazione: analisi tecnica neutrale del diritto svizzero in materia di famiglia e di procedura, con attenzione ai criteri, alle prove, all'interesse del fanciullo e ai procedimenti equi.

Sun Sep 13
Fonte
01
BGE 142 III 612 ↗

14.09.2026, 11:16:02 · Europe/Zurich · indicizzata

02
5A_748/2022 ↗

14.09.2026, 11:16:02 · Europe/Zurich · indicizzata

03
5A_102/2025 ↗

14.09.2026, 11:16:02 · Europe/Zurich · indicizzata

La comunicazione scritta può essere sufficiente per la cooperazione

La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di un genitore. Decisivo è il superiore interesse del minore. Se un genitore o il minore, in caso di responsabilità genitoriale congiunta, richiede un affidamento condiviso, il giudice deve verificarne la fattibilità sulla base delle circostanze concrete.

Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in materia di figli, la situazione geografica, la precedente cura, la stabilità, l’età del minore, i rapporti tra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione da parte di terzi non esclude un affidamento alternato.

Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore a una custodia condivisa non dimostra da solo incapacità di cooperare. Determinante è se un conflitto genitoriale grave coinvolge anche altri ambiti riguardanti il figlio in modo tale che la soluzione di custodia lo aggravi manifestamente. Perciò un giudice non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma deve esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul figlio.

Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi gli accordi di cura deve essere valutato in modo neutrale rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.

Per una decisione equilibrata occorre quindi confrontare quale prestazione di cura i genitori possono effettivamente offrire, come vengono organizzate le consegne, come si coordinano la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisce al bambino stabilità a lungo termine e relazioni solide con entrambi i genitori.

Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.

Ulteriori contributi

Contributo redazionale specialistico. Nessuna consulenza legale individuale. Prima della pubblicazione lo stato legislativo e giurisprudenziale e le fonti devono essere nuovamente verificati.

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