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La mediazione da parte di terzi non esclude l'affidamento condiviso

La mediazione tramite terzi non esclude l'affidamento condiviso: analisi specialistica neutrale del diritto svizzero in materia di famiglia e di procedura con focus su criteri, prove, benessere del minore e procedure eque.

Sun Sep 13
Fonte
01
BGE 142 III 612 ↗

14.09.2026, 11:17:46 · Europe/Zurich · indicizzata

02
5A_748/2022 ↗

14.09.2026, 11:17:46 · Europe/Zurich · indicizzata

03
5A_102/2025 ↗

14.09.2026, 11:17:46 · Europe/Zurich · indicizzata

L'intervento di terzi non esclude l'affidamento condiviso

La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di un genitore. Determinante è il benessere del fanciullo. Se un genitore o il figlio, in caso di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, richiede la custodia alternata, il tribunale deve verificare la sua fattibilità in base alle circostanze concrete.

Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in materia di figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l'età del bambino, i rapporti tra fratelli e l'ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione tramite terzi non esclude un affidamento alternato.

Particolarmente importante: la sola opposizione di un genitore a un regime di cura condivisa non prova di per sé una mancata capacità di cooperare. Decisivo è stabilire se un conflitto genitoriale grave coinvolga anche altri aspetti della vita del bambino in modo tale che la soluzione di cura lo graverebbe manifestamente. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma deve esaminarne la concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul bambino.

Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tale comportamento può essere rilevante ai fini della prognosi, ma non deve essere attribuito in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le dichiarazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.

Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di assistenza entrambi i genitori possono effettivamente fornire, come vengono organizzate le consegne, come vengono coordinate la scuola e le questioni mediche e quale soluzione garantisce al bambino a lungo termine stabilità e relazioni solide e durature con entrambi i genitori.

Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9 febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9 ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20 marzo 2026.

Ulteriori contributi

Articolo specialistico redazionale. Non costituisce consulenza legale individuale. Prima della pubblicazione lo stato della legislazione e della giurisprudenza, nonché le fonti, devono essere nuovamente verificati.

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