Organizzare i trasferimenti tra due nuclei familiari in modo adeguato ai bambini
La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di un genitore. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, nell'ambito dell'esercizio comune della responsabilità genitoriale, richiede un affidamento condiviso, il tribunale deve verificarne la possibilità sulla base delle circostanze concrete.
Ai criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale appartengono la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni relative ai figli, la situazione geografica, l’affidamento precedente, la stabilità, l’età del bambino, i rapporti tra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; la mediazione da parte di terzi non esclude in alcun modo la custodia alternata.
Particolarmente importante: il semplice rifiuto di un genitore nei confronti di un affidamento condiviso non dimostra da solo una mancanza di capacità di cooperare. Ciò che conta è se un grave conflitto tra i genitori coinvolge anche altri aspetti dell'interesse del minore in modo tale che la soluzione di affidamento risulti manifestamente pregiudizievole per il minore. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l'esistenza del conflitto, ma esaminare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul minore.
Che un genitore renda difficile la comunicazione, trattenga informazioni o ostacoli accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti per la prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le dichiarazioni devono riferirsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quali prestazioni di cura entrambi i genitori possono effettivamente fornire, come vengono organizzati i passaggi, come si coordinano la scuola e le questioni mediche e quale soluzione offre al bambino a lungo termine stabilità e relazioni sostenibili con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Tribunale federale 5A_748/2022 del 9. febbraio 2023; 5A_195/2024 del 9. ottobre 2024; 5A_102/2025 del 20. marzo 2026.
Approfondimenti
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