Perché singole escalation non sostituiscono una prognosi complessiva
La custodia alternata non è in Svizzera un automatismo né un privilegio di un genitore. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il minore, in caso di responsabilità genitoriale congiunta, richiede una custodia condivisa, il tribunale deve esaminarne la fattibilità sulla base delle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità genitoriale di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni relative ai figli, la situazione geografica, l’assistenza precedente, la stabilità, l’età del bambino, le relazioni tra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; la mediazione da parte di terzi non esclude l’affidamento alternato.
Particolarmente importante: la mera opposizione di un genitore a una custodia condivisa non dimostra di per sé una mancanza di capacità di cooperazione. Determinante è se un grave conflitto tra genitori investe anche altri interessi del minore in modo tale che la soluzione di affidamento gravemente danneggerebbe il bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma esaminarne la concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul minore.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, tratti informazioni in modo reticente o blocchi accordi di cura deve essere valutato in modo neutro rispetto al genere. Tali comportamenti possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le affermazioni devono ancorarsi a fatti concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata è quindi necessario confrontare quale prestazione di accudimento ciascun genitore può effettivamente fornire, come vengono organizzati i passaggi, come sono coordinate le questioni scolastiche e mediche e quale soluzione consente al bambino, a lungo termine, stabilità e relazioni solide con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
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