Valutare la capacità di cooperare oggettivamente invece che in base alla simpatia
La custodia alternata in Svizzera non è un automatismo né un privilegio di uno dei genitori. Determinante è il benessere del minore. Se un genitore o il bambino richiede, nell'ambito dell'affidamento congiunto, una cura condivisa, il giudice deve esaminare la sua fattibilità in base alle circostanze concrete.
Tra i criteri ricorrenti della giurisprudenza del Tribunale federale figurano la capacità educativa di entrambi i genitori, la loro capacità di comunicare e cooperare in questioni relative ai figli, la situazione geografica, la cura prestata finora, la stabilità, l’età del minore, i rapporti fra fratelli e l’ambiente sociale. La comunicazione può avvenire anche per iscritto; anche la mediazione da parte di terzi non esclude una custodia alternata.
Particolarmente importante: Il semplice rifiuto di un genitore a una custodia condivisa, di per sé, non prova incapacità di cooperare. Ciò che conta è se un grave conflitto genitoriale investe anche altri aspetti riguardanti il minore in modo tale che la soluzione di custodia ricada palesemente a detrimento del bambino. Perciò un tribunale non dovrebbe limitarsi a constatare l’esistenza del conflitto, ma indagare la sua concreta manifestazione, le cause e gli effetti sul minore.
Il fatto che un genitore ostacoli la comunicazione, trattenga informazioni o blocchi accordi di cura va valutato in modo neutro rispetto al genere. Comportamenti di questo tipo possono essere rilevanti ai fini della prognosi, ma non devono essere attribuiti in modo generalizzato né alla madre né al padre. Le dichiarazioni devono riferirsi a eventi concreti e verificabili.
Per una decisione equilibrata occorre pertanto confrontare quale capacità di cura entrambi i genitori possono effettivamente garantire, come vengono organizzate le consegne, come si coordinano le questioni scolastiche e mediche e quale soluzione offre al bambino a lungo termine stabilità e relazioni durature con entrambi i genitori.
Giurisprudenza: BGE 142 III 612; BGE 142 III 617; Bundesgericht 5A_748/2022 vom 9. Februar 2023; 5A_195/2024 vom 9. Oktober 2024; 5A_102/2025 vom 20. März 2026.
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