Cosa documenta la fonte
La memoria richiamava l’art. 273 cpv. 1 CC e la giurisprudenza sul diritto reciproco del minore e del genitore a relazioni personali adeguate, con il bene del minore quale principio guida. Citava inoltre il dovere del tribunale ai sensi dell’art. 296 CPC di accertare d’ufficio i fatti e sosteneva che, se un blocco richiesto non fosse ordinato, potrebbe essere fissato un altro blocco completo.
Inquadramento
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